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LEGGE REGIONE EMILIA-ROMAGNA 29 settembre 2003, n. 19 (Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico) LEGGE Regione Emilia-Romagna 29 settembre 2003, n.19 (BOLLETTINO UFFICIALE Regione Emilia-Romagna 29 settembre 2003 n. 147) Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico Articolo 1 Finalità 1. La Regione con la presente legge promuove la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti nonché la tutela dell'attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici. 2. Per tali finalità si considera inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e se orientata al di sopra della linea dell'orizzonte. Articolo 2 Funzioni della Regione 1. La Regione, per garantire una omogenea applicazione delle norme della presente legge, esercita le funzioni di coordinamento ed indirizzo in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare: a) emana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, direttive e specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali, finalizzate, in particolare, alla riduzione del consumo energetico; b) coordina la raccolta delle informazioni relative all'applicazione della presente legge, al fine di favorire lo scambio di informazioni in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici; c) promuove, in accordo con gli Enti locali, iniziative di formazione in materia di illuminazione avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni che si occupano di inquinamento luminoso, degli ordini professionali e di enti e associazioni competenti in materia. Articolo 3 Funzioni delle Province 1. Per le finalità della presente legge compete alle Province: a) esercitare le funzioni di supporto e coordinamento ai Comuni per l'attuazione della presente legge; b) curare la redazione e la pubblicazione dell'elenco degli osservatori astronomici e scientifici da tutelare sulla base delle richieste inoltrate dai gestori dei medesimi; c) definire, sulla base dei criteri contenuti nella direttiva di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), l'estensione delle zone di protezione dall'inquinamento luminoso nell'intorno degli osservatori di cui alla lettera b), qualora interessi aree di più Comuni; d) individuare, in collaborazione con i Comuni e su segnalazione degli osservatori astronomici e scientifici, le sorgenti di rilevante inquinamento luminoso da assoggettare ad interventi di bonifica; e) aggiornare l'elenco delle aree naturali protette da tutelare. Articolo 4 Funzioni dei Comuni 1. Per le finalità della presente legge compete ai Comuni: a) definire sulla base dei criteri contenuti nella direttiva di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) l'estensione delle zone di protezione dall'inquinamento luminoso nell'intorno degli osservatori di cui all'articolo 3, lettera b); b) adeguare il Regolamento urbanistico edilizio (Rue), di cui all'articolo 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), alle disposizioni della presente legge e predisporre un abaco in cui siano indicate, zona per zona, le tipologie dei sistemi e dei singoli corpi illuminanti ammessi tra cui i progettisti e gli operatori potranno scegliere quale installare; c) dare ampia diffusione a tutti i soggetti interessati delle nuove disposizioni per la realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica e privata; d) individuare, anche con la collaborazione dei soggetti gestori, gli apparecchi di illuminazione responsabili di abbagliamento, e come tali pericolosi per la viabilità, da adeguare alla presente legge; e) elencare le fonti di illuminazione che in ragione delle particolari specificità possono derogare dalle disposizioni della presente legge, fra cui rientrano in particolare i fari costieri, gli impianti di illuminazione di carceri, caserme e aeroporti; f) svolgere le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione della legge. 2. Degli impianti di illuminazione redatti e progettati con le modalità previste dall'articolo 5 e dalle direttive di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), deve essere data preventiva comunicazione al Comune. Articolo 5 Requisiti tecnici e modalità d'impiego degli impianti di illuminazione 1. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere corredati di certificazione di conformità alla presente legge e devono essere: a) costituiti da apparecchi illuminanti aventi un'intensità massima di 0 candele (cd) per 1000 lumen a 90 gradi ed oltre; b) equipaggiati di lampade al sodio ad alta e bassa pressione, ovvero di lampade con almeno analoga efficienza in relazione allo stato della tecnologia e dell'applicazione; c) realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti, o, in assenza di queste, valori di luminanza media mantenuta omogenei e, in ogni caso, contenuti entro il valore medio di una candela al metro quadrato; d) realizzati ottimizzando l'efficienza degli stessi, e quindi impiegando, a parità di luminanza, apparecchi che conseguono impegni ridotti di potenza elettrica e condizioni ottimali di interasse dei punti luce; e) provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro l'orario stabilito con atti delle Amministrazioni comunali, l'emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività: la riduzione non va applicata qualora le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali da comprometterne la sicurezza. 2. I requisiti di cui al comma 1 non si applicano per le sorgenti interne ed internalizzate, per quelle in impianti con emissione complessiva al di sopra del piano dell'orizzonte non superiore ai 2250 lumen, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1500 lumen cadauna, per quelle di uso temporaneo che vengono spente entro le ore venti nel periodo di ora solare ed entro le ventidue nel periodo di ora legale, per gli impianti di modesta entità e per gli impianti per i quali è concessa deroga, così come definito dalle direttive di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). 3. L'illuminazione di impianti sportivi deve essere realizzata in modo da evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti. Per tali impianti è consentito l'impiego di lampade diverse da quelle previste al comma 1, lettera b). 4. È fatto divieto di utilizzare in modo permanente fasci di luce roteanti o fissi a scopo pubblicitario. 5. L'illuminazione degli edifici deve avvenire di norma dall'alto verso il basso. Solo in caso di illuminazione di edifici classificati di interesse storico-architettonico e monumentale e di quelli di pregio storico, culturale e testimoniale i fasci di luce possono essere orientati dal basso verso l'alto. In tal caso devono essere utilizzate basse potenze e, se necessari, dispositivi di contenimento del flusso luminoso disperso come schermi o alette paraluce. Articolo 6 Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza impianti di illuminazione pubblica e privata in difformità alla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da 500,00 Euro a 2.500,00 Euro oltre a provvedere all'adeguamento entro sessanta giorni dalla notifica dell'infrazione. 2. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 sono introitate dai Comuni. Articolo 7 Delegificazione 1. Alle modifiche ed integrazioni dei requisiti tecnici e delle modalità d'impiego degli impianti di illuminazione di cui all'articolo 5, provvede la Regione con proprio regolamento. Articolo 8 Contributi regionali 1. La Regione per agevolare l'attuazione della presente legge può concedere contributi ai Comuni per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica nell'àmbito delle azioni previste nel programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo 99 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).
Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 (nuova 46/90) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12/3/2008 il Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici” che sostituisce la legge n. 46/90 e che entrerà in vigore il 27 marzo 2008 (Dal 27 marzo occorrerà utilizzare il nuovo modello di Dichiarazione di Conformità, o perlomeno sarà necessario aggiungere la potenza max. impegnabile e il nome del progettista.) Il decreto non tratta delle verifiche agli impianti in quanto queste ultime fanno parte di un’altra delega al governo e conseguentemente di un altro decreto che è ancora in fase di discussione. Con un emendamento al Decreto Milleproroghe è stata rinviata al 31 marzo 2008 l’entrata in vigore del Capo V del DPR 380/01 “Testo Unico per l’edilizia”, per cui fino alla data di entrata in vigore del nuovo decreto rimane valida la legge 46/90. PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL NUOVO DECRETO: Art. 1 Ambito di applicazione Il campo di applicazione della nuova legge è esteso a tutti gli impianti (elettrici, elettronici, antincendio, radiotelevisi, ecc.) posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla destinazione d’uso (in precedenza l’estensione a tutti gli edifici riguardava solo gli impianti elettrici). Gli impianti sono classificati come segue (gli impianti relativi alle lettere c), d), e), f) si riferiscono rispettivamente: agli impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione (c); agli impianti idrici e sanitari (d); agli impianti per la distribuzione e l’utilizzazione del gas (e); agli impianti di ascensori, montacarichi e scale mobili (f)): Lettera a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica (impianti elettrici): oltre agli impianti elettrici sono stati inseriti nella lettera a) gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere e gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (prima erano nella lettera b) impianti elettronici). Lettera b) impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere: dalla lettera b) sono stati tolti gli impianti contro le scariche atmosferiche (si veda il punto e dell’art. 2) e sono state aggiunte anche le antenne non televisive (si veda il punto f dell’art.2) Lettera g) impianti di protezione antincendio: gli impianti di protezione antincendio ricomprendono anche i rivelatori di gas, di fumo e d’incendio (si veda il punto h dell’art.2). Art. 2 Nuovo articolo contenente le principali definizioni Punto e) Per “impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica” si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti delle macchine e degli apparecchi elettrici in genere. Rientrano in questa definizione di impianto elettrico anche quelli di autoproduzione (autoproduttore è colui che autoconsuma almeno il 70% dell’energia prodotta (DLgs n. 79 del 16/03/99)) di energia con potenzafino a 20 kW nominale, gli impianti di automazione delle porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all’esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente agli edifici. Punto f) Per impianti radiotelevisivi ed elettronici si intendono le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione e alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 in ca e a 120 V in cc. I componenti alimentati a tensione superiore sono da ritenersi appartenenti agli impianti elettrici. Agli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica si applica la normativa specifica vigente. Punto h) Per impianti di protezione antincendio si intendono gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d’incendio. Non è ancora stato chiarito come attribuire alle Imprese esistenti queste nuove classificazioni. Art. 3 Imprese abilitate Viene ribadito che solo le imprese iscritte nel registro delle Imprese o nell’Albo delle imprese artigiane sono abilitate all’esercizio delle attività previste dall’art. 1 del presente decreto. Viene però precisato (comma 2) che il Responsabile Tecnico (dipendente o esterno) può svolgere tale funzione per una sola Impresa e che la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa. Art. 4 Requisiti Tecnico – professionali (del Responsabile Tecnico, o dell’imprenditore individuale o del legale rappresentante): a) diploma di laurea in materia tecnica (invariato); b) diploma con due anni continuativi di attività alle dirette dipendenze di una azienda del settore (prima era 1 anno); c) titolo conseguito in una scuola professionale (IPSIA) e almeno 4 anni continuativi di attività alle dirette dipendenze di una azienda del settore (prima erano 2 anni); d) prestazione lavorativa alle dirette dipendenze in qualità di operaio specializzato per un periodo non inferiore a 3 anni (escluso apprendistato e operaio qualificato) (in pratica è invariato, ma viene precisata l’esclusione del periodo con la qualifica di operaio qualificato). Se le prestazioni avvengono in forma di collaborazione tecnica continuativa da parte dei titolari, dei soci e dei collaboratori famigliari il periodo richiesto è di sei anni. Art. 5 Progettazione degli impianti La differenza più formale che di sostanza è che con questo nuovo decreto il progetto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti serve sempre. Se è al di sopra dei limiti dimensionali il progetto è redatto da un professionista iscritto all’albo, al disotto di tali limiti il progetto lo può redigere il Responsabile Tecnico dell’Impresa installatrice (in pratica, in questo caso, il decreto chiama progetto quello che la 46/90 chiamava schema dell’impianto, che peraltro è ancora richiamato nel fac simile della Dichiarazione di conformità). I limiti dimensionali sono rimasti invariati, con l’aggiunta degli impianti elettrici di potenza impegnata superiore a 6 kW per i quali scatta l’obbligo del progetto a prescindere dai metri quadri dell’immobile sia negli edifici civili, sia per quelli adibiti ad attività produttive ed ad altri usi; (in precedenza il limite era dato dai soli metri quadri, rispettivamente 400 m2 e 200 m2 che rimangono comunque ancora validi nel caso di potenza impegnata = 6 kW). Per gli impianti elettronici viene confermato l’obbligo di progettazione da parte di un professionista quando l’impianto elettrico in cui sono inseriti è soggetto a progettazione da parte del professionista. Gli impianti antincendio sono soggetti a progettazione se sono inseriti in una attività soggetta al rilascio del CPI e comunque quando ci sono almeno 4 idranti o quando ci sono almeno 10 apparecchi di rilevamento. Viene stabilito che un progetto deve contenere almeno: - gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici; - una relazione tecnica sulla consistenza, sulla tipologia e sulle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare; - una relazione sulle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Il progetto redatto dal professionista va depositato presso lo sportello unico per l’edilizia. Il progetto a cui l’installatore deve fare riferimento nella Dichiarazione di conformità è quello contenente anche le varianti in corso d’opera. Art. 6 Realizzazione ed installazione degli impianti Viene confermato che gli impianti realizzati in unità per uso abitativo prima del 13 marzo 1990, si ritengono adeguati se dotati di sezionamento, protezione contro le sovracorrenti e protezione contro i contatti diretti e se la protezione contro i contatti indiretti è realizzata con un differenziale da 30 mA (il cosiddetto adeguamento previsto dal DPR 447/91 art. 5 comma 8). Art. 7 Dichiarazione di conformità (i fac-simile dei moduli sono nell’allegato 1 e 2 del decreto) Il modulo resta praticamente invariato (sono modificati alcuni richiami legislativi), salvo due differenze sostanziali: - è obbligatorio specificare la potenza massima impegnabile (per evitare che un impianto dimensionato e realizzato per 3 kW possa in futuro essere utilizzato dall’utente con 6 kW di potenza); - occorre indicare il nome del progettista. Quando è obbligatorio che il progetto venga redatto da un professionista, va indicato anche il n. di iscrizione all’Albo del progettista. Viene anche precisato che prima di rilasciare la Dichiarazione di Conformità occorre eseguire le verifiche previste dalla normativa e quelle di funzionalità. Non è più previsto l’invio di una copia della Dichiarazione di Conformità alla Camera di Commercio, a cura dell’Impresa installatrice che dovrà invece consegnarla allo Sportello Unico (vedi art. 11). È stata inoltre introdotta una importante novità: se la Dichiarazione di Conformità non è reperibile, può essere sostituita, per gli impianti costruiti prima della data di entrata in vigore di questo decreto (27/03/2008), con una DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA resa da un professionista con almeno cinque anni di attività, dopo un adeguato sopralluogo. Per gli impianti non soggetti a progettazione (al di sotto dei limiti dimensionali), tale dichiarazione può essere redatta e firmata dal Responsabile Tecnico di una Impresa, con almeno cinque anni di ruolo. Art. 8 Obblighi del Committente o proprietario La novità più significativa è che il Committente entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura (acqua, gas o energia elettrica) negli edifici di qualsiasi destinazione d’uso, deve consegnare al Distributore copia della Dichiarazione di Conformità, senza allegati, o copia della Dichiarazione di Rispondenza. (Nei Convegni TNE alla Dichiarazione di Conformità è stato attribuito l’acronimo “DICO” e alla Dichiarazione di Rispondenza “DIRI”.) La stessa documentazione va presentata nel caso di aumenti di potenza con modifiche all’impianto o senza modifiche all’impianto se si superano i 6 kW di potenza impegnata (non è ancora chiarito come comportarsi in caso di volture). Se non viene consegnata la Dichiarazione di Conformità o la Dichiarazione di Rispondenza il Distributore, previo congruo avviso, SOSPENDE LA FORNITURA. Viene anche precisato che il proprietario dell’impianto deve conservare le caratteristiche di sicurezza dell’impianto stesso, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice e dai costruttori dei componenti. Questa prescrizione che in pratica riguarda l’obbligo di manutenzione vale per tutti gli impianti, compresi quelli installati per es. in locali per usi abitativi, e ciò rappresenta una novità. Art. 9 Certificato di agibilità Viene rilasciato previa acquisizione della Dichiarazione di Conformità. Art. 10 Manutenzione degli impianti Viene confermato che per Manutenzione ordinaria non serve né una Impresa abilitata, né il progetto, né la Dichiarazione di Conformità. Per le installazioni di apparecchi per uso domestico e nei cantieri edili serve solo la Dichiarazione di Conformità (è escluso l’obbligo della redazione del progetto elaborato da un professionista ma occorre lo schema dell’impianto come richiesto dalla Dichiarazione di conformità). Art. 11 Deposito presso lo sportello unico del progetto e della Dichiarazione di conformità Per il rifacimento o l’installazione di un nuovo impianto su fabbricati con certificato di agibilità, l’Impresa installatrice deve consegnare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, la Dichiarazione di conformità ed il progetto allo Sportello Unico per l’edilizia del Comune dove ha sede l’impianto, che provvederà ad inoltrarlo alla Camera di Commercio nella cui Circoscrizione ha sede l’Impresa installatrice per i necessari controlli. Se lo Sportello Unico non è attivo, pare che se ne faccia carico l’Ufficio Tecnico del Comune. Se l’impianto fa parte di un intervento edilizio soggetto a permesso di costruire o DIA, il soggetto titolare del permesso di costruire deposita il progetto dell’impianto contestualmente a quello edilizio. Art. 12 Cartello informativo L’Impresa installatrice deve affiggere, all’inizio dei lavori, un cartello informativo con i propri dati identificativi e, se prevista la redazione del progetto (sopra i limiti dimensionali), il nome del progettista. Art. 13 Documentazione La Dichiarazione di conformità o la Dichiarazione di Rispondenza va conservata e in caso di trasferimento va consegnata all’avente causa, salvo espresso patto contrario fra le parti. L’atto di trasferimento deve comunque riportare l’indicazione della conformità degli impianti. Copia della documentazione deve essere consegnata anche a chi utilizza l’immobile. Art. 14 Finanziamento dell’attività normativa tecnica Non ci sono significative novità. Art. 15 Sanzioni Per le violazioni dell’art.7 (Dichiarazione di Conformità) si applicano sanzioni da 100 a 1.000 euro, per le violazioni relative agli altri obblighi la sanzione varia da 1.000 a 10.000 euro. Ci sono inoltre due allegati relativi ai moduli delle Dichiarazioni di conformità: Allegato 1: Fac simile di Dichiarazione di conformità (si veda il commento all’art.7 della presente circolare). Allegato 2: Fac simile di Dichiarazione di conformità ad uso degli Uffici Tecnici interni di imprese non installatrici (prima non c’era, predisposta ad hoc per Uffici Tecnici interni). Il decreto in oggetto annulla e sostituisce la legge 46/90 ad eccezione dell’art. 8 (Finanziamento dell'attività di normazione tecnica),dell’art. 14 (Verifiche), dell’art. 16 (Sanzioni), il DPR 447/91 “Regolamento di attuazione della legge 46/90” e gli articoli da 107 a 121 del DPR 380/01 (Testo Unico Edilizia).
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