Legge Regione Emilia-Romagna
29 settembre 2003, n. 19
(Bollettino ufficiale Regione Emilia-Romagna 29 settembre 2003 n. 147)
Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e
di risparmio energetico
Articolo 1
Finalità
1. La Regione con la presente legge promuove la riduzione
dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti
nonché la tutela dell'attività di ricerca e divulgazione
scientifica degli osservatori astronomici.
2. Per tali finalità si considera inquinamento
luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda
al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e se
orientata al di sopra della linea dell'orizzonte.
Articolo 2
Funzioni della Regione
1. La Regione, per garantire una omogenea applicazione
delle norme della presente legge, esercita le funzioni di coordinamento
ed indirizzo in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e dei
consumi energetici.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta
regionale, sentita la competente Commissione consiliare:
a) emana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, direttive e specifiche indicazioni applicative,
tecniche e procedurali, finalizzate, in particolare, alla riduzione del
consumo energetico;
b) coordina la raccolta delle informazioni relative all'applicazione
della presente legge, al fine di favorire lo scambio di informazioni in
materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici;
c) promuove, in accordo con gli Enti locali, iniziative
di formazione in materia di illuminazione avvalendosi anche della collaborazione
delle associazioni che si occupano di inquinamento luminoso, degli ordini
professionali e di enti e associazioni competenti in materia.
Articolo 3
Funzioni delle Province
1. Per le finalità della presente legge compete
alle Province:
a) esercitare le funzioni di supporto e coordinamento
ai Comuni per l'attuazione della presente legge;
b) curare la redazione e la pubblicazione dell'elenco
degli osservatori astronomici e scientifici da tutelare sulla base delle
richieste inoltrate dai gestori dei medesimi;
c) definire, sulla base dei criteri contenuti nella direttiva
di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), l'estensione delle zone di
protezione dall'inquinamento luminoso nell'intorno degli osservatori di
cui alla lettera b), qualora interessi aree di più Comuni;
d) individuare, in collaborazione con i Comuni e su segnalazione
degli osservatori astronomici e scientifici, le sorgenti di rilevante
inquinamento luminoso da assoggettare ad interventi di bonifica;
e) aggiornare l'elenco delle aree naturali protette da
tutelare.
Articolo 4
Funzioni dei Comuni
1. Per le finalità della presente legge compete
ai Comuni:
a) definire sulla base dei criteri contenuti nella direttiva
di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) l'estensione delle zone di
protezione dall'inquinamento luminoso nell'intorno degli osservatori di
cui all'articolo 3, lettera b);
b) adeguare il Regolamento urbanistico edilizio (Rue),
di cui all'articolo 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina
generale sulla tutela e l'uso del territorio), alle disposizioni della
presente legge e predisporre un abaco in cui siano indicate, zona per
zona, le tipologie dei sistemi e dei singoli corpi illuminanti ammessi
tra cui i progettisti e gli operatori potranno scegliere quale installare;
c) dare ampia diffusione a tutti i soggetti interessati
delle nuove disposizioni per la realizzazione degli impianti di illuminazione
pubblica e privata;
d) individuare, anche con la collaborazione dei soggetti
gestori, gli apparecchi di illuminazione responsabili di abbagliamento,
e come tali pericolosi per la viabilità, da adeguare alla presente
legge;
e) elencare le fonti di illuminazione che in ragione
delle particolari specificità possono derogare dalle disposizioni
della presente legge, fra cui rientrano in particolare i fari costieri,
gli impianti di illuminazione di carceri, caserme e aeroporti;
f) svolgere le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione
della legge.
2. Degli impianti di illuminazione redatti e progettati
con le modalità previste dall'articolo 5 e dalle direttive di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), deve essere data preventiva comunicazione
al Comune.
Articolo 5
Requisiti tecnici e modalità d'impiego degli impianti di illuminazione
1. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica
e privata devono essere corredati di certificazione di conformità
alla presente legge e devono essere:
a) costituiti da apparecchi illuminanti aventi un'intensità
massima di 0 candele (cd) per 1000 lumen a 90 gradi ed oltre;
b) equipaggiati di lampade al sodio ad alta e bassa pressione,
ovvero di lampade con almeno analoga efficienza in relazione allo stato
della tecnologia e dell'applicazione;
c) realizzati in modo che le superfici illuminate non
superino il livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle
norme di sicurezza, qualora esistenti, o, in assenza di queste, valori
di luminanza media mantenuta omogenei e, in ogni caso, contenuti entro
il valore medio di una candela al metro quadrato;
d) realizzati ottimizzando l'efficienza degli stessi,
e quindi impiegando, a parità di luminanza, apparecchi che conseguono
impegni ridotti di potenza elettrica e condizioni ottimali di interasse
dei punti luce;
e) provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre,
entro l'orario stabilito con atti delle Amministrazioni comunali, l'emissione
di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto
al pieno regime di operatività: la riduzione non va applicata qualora
le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali da comprometterne
la sicurezza.
2. I requisiti di cui al comma 1 non si applicano per
le sorgenti interne ed internalizzate, per quelle in impianti con emissione
complessiva al di sopra del piano dell'orizzonte non superiore ai 2250
lumen, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni
direzione non superiore a 1500 lumen cadauna, per quelle di uso temporaneo
che vengono spente entro le ore venti nel periodo di ora solare ed entro
le ventidue nel periodo di ora legale, per gli impianti di modesta entità
e per gli impianti per i quali è concessa deroga, così come
definito dalle direttive di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).
3. L'illuminazione di impianti sportivi deve essere realizzata
in modo da evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di
fuori dei suddetti impianti. Per tali impianti è consentito l'impiego
di lampade diverse da quelle previste al comma 1, lettera b).
4. È fatto divieto di utilizzare in modo permanente
fasci di luce roteanti o fissi a scopo pubblicitario.
5. L'illuminazione degli edifici deve avvenire di norma
dall'alto verso il basso. Solo in caso di illuminazione di edifici classificati
di interesse storico-architettonico e monumentale e di quelli di pregio
storico, culturale e testimoniale i fasci di luce possono essere orientati
dal basso verso l'alto. In tal caso devono essere utilizzate basse potenze
e, se necessari, dispositivi di contenimento del flusso luminoso disperso
come schermi o alette paraluce.
Articolo 6
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza
impianti di illuminazione pubblica e privata in difformità alla
presente legge è punito con la sanzione amministrativa da 500,00
Euro a 2.500,00 Euro oltre a provvedere all'adeguamento entro sessanta
giorni dalla notifica dell'infrazione.
2. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni
previste dal comma 1 sono introitate dai Comuni.
Articolo 7
Delegificazione
1. Alle modifiche ed integrazioni dei requisiti tecnici
e delle modalità d'impiego degli impianti di illuminazione di cui
all'articolo 5, provvede la Regione con proprio regolamento.
Articolo 8
Contributi regionali
1. La Regione per agevolare l'attuazione della presente
legge può concedere contributi ai Comuni per l'adeguamento degli
impianti di illuminazione pubblica nell'àmbito delle azioni previste
nel programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo
99 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale
e locale).